Concessione della cittadinanza italiana a cittadini stranieri residenti in Italia

La cittadinanza, ai sensi dell’articolo 9 comma 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, e successive modifiche e integrazioni (comprese le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 2009, n. 94), può essere concessa:

· allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni (art.9,c.1 lett.a)

· allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno cinque anni successivamente all’adozione (art.9, c.1, lett. b)

· allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato italiano (art.9 c.1, lett.c)

· al cittadino di uno Stato U.E. se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano (art.9 c.1, lett.d)

· all’apolide e al rifugiato che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio italiano (art.9 c.1, lett.e) combinato disposto art.16 c.2) (*)

· allo straniero extracomunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano (art.9 c.1, lett.f)

puoi fare la richiesta se:

· sei nato in Italia e vi risiedi legalmente da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a);

· sei figlio o nipote in linea retta di cittadini itlaiani per nascita, e risiedi legalmente in Italia da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a);

· sei maggiorenne, adottato da cittadino italiano, e risiedi legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione (art.9, c.1, lett.b) ;

· hai prestato servizio, anche all’estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all’estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e puoi presentare domanda alla competente autorità consolare) (art.9, c.1, lett.c);

· sei cittadino U.E. e risiedi legalmente in Italia da almeno 4 anni (art.9, c.1, lett.d);

· sei apolide o rifugiato e risiedi legalmente in Italia da almeno 5 anni (art.9, c.1, lett.e);

· sei cittadino straniero e risiedi legalmente in Italia da almeno 10 anni (art.9, c.1, lett.f).

Cosa devi fare:

La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura del luogo di residenza. Se risiedi all’estero, puoi presentare domanda alla competente Autorità diplomatico-consolare. L’istanza, compilata sull’apposito modello, sul quale va apposta una marca da bollo da 14,62 euro, deve essere corredata, oltre che dalla documentazione di rito, dalla ricevuta di versamento di un contributo pari a € 200,00.

Documentazione richiesta:

Alla domanda devi allegare:

· estratto dell’atto di nascita completo di tutte le generalità*;

· certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza*;

· certificato/i storico/i di residenza;

· titolo di soggiorno;

· certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;

· stato di famiglia;

· modelli fiscali (CUD, UNICO, 730) relativi ai redditi percepiti negli ultimi tre anni;

· certificato di cittadinanza italiana del genitore o dell’ascendente in linea retta fino al II°grado (art.9 ,c.1, lett.a);

· sentenza di adozione rilasciata dal Tribunale (art.9, c.1, lett.b);

· documentazione relativa alla prestazione del servizio, anche all’estero, alle dipendenze dello Stato (art.9, c.1, lett.c);

Fonte:

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/servizi/come_fare/cittadinanza/Concessione_della_cittadinanza_italiana_a_cittadini_stranieri_residenti_in_Italia_xart._9x_legge_5_febbraio_1992x_n._91x_e_modifiche.html

 

Modulo:

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/filesCOMEFARE/cittadinanza/modello_b_cittadinanza.doc