Concessione della cittadinanza italiana a cittadini stranieri coniugati con italiani
La cittadinanza, ai sensi dell’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 e successive modifiche e integrazioni (comprese le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 2009, n. 94), può essere concessa per matrimonio, in presenza dei seguenti requisiti:
1. il richiedente, straniero o apolide, deve essere coniugato con cittadino italiano e risiedere legalmente in Italia da almeno 2 anni dalla celebrazione del matrimonio
2. Se i coniugi risiedono all'estero, la domanda può essere presentata dopo tre anni dalla data di matrimonio
Tali
termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai
coniugi.
Al momento dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve
essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.
La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura del luogo di residenza. Se risiedi all’estero, puoi presentare domanda alla competente Autorità diplomatico-consolare. L’istanza, compilata sull’apposito modello, sul quale va apposta una marca da bollo da 14,62 euro deve essere corredata oltre che della documentazione di rito, dalla ricevuta di versamento di un contributo pari a € 200,00.
Alla domanda devi allegare i seguenti documenti:
· estratto dell’atto di nascita, tradotto e legalizzato secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda;
· certificato penale del Paese di origine e di eventuali Paesi terzi di residenza, debitamente tradotto e legalizzato, secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda.
· titolo di soggiorno;
· atto integrale di matrimonio;
· stato di famiglia;
· certificato storico di residenza;
· certificato di cittadinanza italiana del coniuge;
· certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
Se al
momento della presentazione dell’istanza la documentazione è irregolare e/o
incompleta, la Prefettura o l’Autorità diplomatico-consolare ti inviterà a
regolarizzarla, fissandoti un termine, perché tu provveda all’ integrazione. Se
non provvederai nei termini richiesti, la Prefettura o l’Autorità
diplomatico-consolare dichiarerà inammissibile la tua domanda.
Il termine per la definizione del procedimento è di 730 gg. dalla data di
presentazione della domanda, se questa è stata presentata con la documentazione
regolare e completa.
Conclusasi favorevolmente l’istruttoria con l’acquisizione del parere della
Prefettura o del Ministero degli Affari Esteri, accertato che non vi siano
motivi ostativi per la sicurezza dello Stato italiano, si predispone il
provvedimento di concessione della cittadinanza.
Il decreto ti sarà notificato dalla Prefettura del luogo dove risiedi, ovvero se
risiedi all’estero dall’Autorità diplomatico-consolare.
Entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento devi prestare giuramento al Comune
di residenza in Italia o presso l’Autorità diplomatico-consolare all’estero e
dal giorno successivo acquisterai la cittadinanza italiana.