Concessione della cittadinanza italiana a cittadini stranieri coniugati con italiani

La cittadinanza, ai sensi dell’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 e successive modifiche e integrazioni (comprese le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 2009, n. 94), può essere concessa per matrimonio, in presenza dei seguenti requisiti:

1.     il richiedente, straniero o apolide, deve essere coniugato con cittadino italiano e risiedere legalmente in Italia da almeno 2 anni dalla celebrazione del matrimonio

2.     Se i coniugi risiedono all'estero, la domanda può essere presentata dopo tre anni dalla data di matrimonio

Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Al momento dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi. 

 

Cosa fare:

La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura del luogo di residenza. Se risiedi all’estero, puoi presentare domanda alla competente Autorità diplomatico-consolare. L’istanza, compilata sull’apposito modello, sul quale va apposta una marca da bollo da 14,62 euro deve essere corredata oltre che della documentazione di rito, dalla ricevuta di versamento di un contributo pari a € 200,00.


Documentazione richiesta:

Alla domanda devi allegare i seguenti documenti:

· estratto dell’atto di nascita, tradotto e legalizzato secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda;

· certificato penale del Paese di origine e di eventuali Paesi terzi di residenza, debitamente tradotto e legalizzato, secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda.

· titolo di soggiorno;

· atto integrale di matrimonio;

· stato di famiglia;

· certificato storico di residenza;

· certificato di cittadinanza italiana del coniuge;

· certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;

Se al momento della presentazione dell’istanza la documentazione è irregolare e/o incompleta, la Prefettura o l’Autorità diplomatico-consolare ti inviterà a regolarizzarla, fissandoti un termine, perché tu provveda all’ integrazione. Se non provvederai nei termini richiesti, la Prefettura o l’Autorità diplomatico-consolare dichiarerà inammissibile la tua domanda.

Il termine per la definizione del procedimento è di 730 gg. dalla data di presentazione della domanda, se questa è stata presentata con la documentazione regolare e completa.
Conclusasi favorevolmente l’istruttoria con l’acquisizione del parere della Prefettura o del Ministero degli Affari Esteri, accertato che non vi siano motivi ostativi per la sicurezza dello Stato italiano, si predispone il provvedimento di concessione della cittadinanza.
Il decreto ti sarà notificato dalla Prefettura del luogo dove risiedi, ovvero se risiedi all’estero dall’Autorità diplomatico-consolare.

Entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento devi prestare giuramento al Comune di residenza in Italia o presso l’Autorità diplomatico-consolare all’estero e dal giorno successivo acquisterai la cittadinanza italiana.  

Fonte: http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/servizi/come_fare/cittadinanza/Concessione_della_cittadinanza_italiana_MATRIMONIO_vers_8_8_09.html

Modulo: http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/filesCOMEFARE/cittadinanza/Modello_A_cittadinanza.doc